Ordinanza 344/2006 (ECLI:IT:COST:2006:344)
Massima numero 30718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/10/2006;  Decisione del  23/10/2006
Deposito del 27/10/2006; Pubblicazione in G. U. 02/11/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 344/06. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI - OBBLIGO DEI GESTORI DI CORRISPONDERE UN CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DEGLI IMPIANTI - RICORSO DEL GOVERNO - DEPOSITO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITÀ.

Testo
E' improcedibile il ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2, nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, in quanto il ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica stabilito dall'art. 31, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  04/03/2003  n. 2  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 4