Sentenza 6/2023 (ECLI:IT:COST:2023:6)
Massima numero 45300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  10/11/2022;  Decisione del  10/11/2022
Deposito del 26/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45274  45275  45276  45277  45278  45279  45280  45281  45282  45283  45284  45285  45286  45287  45288  45289  45290  45291  45292  45293  45294  45295  45296  45297  45298  45299  45301  45404


Titolo
Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Esclusione nei confronti dei Documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati anteriormente alla sua entrata in vigore - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie in materia di porti e aeroporti nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione, ragionevolezza e legalità - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., e all'art. 6, primo comma, n. 3), dello statuto speciale, nonché ai princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. -, dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, commi 2 e 2-ter, della legge n. 84 del 1994, il primo che dispone che la valutazione consultiva regionale e comunale sul Piano regolatore portuale (PRP) sia di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici (per le sole aree di cerniera tra il porto e la città), e il secondo che definisce il PRP piano territoriale di rilevanza statale che rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza, redatto in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, del Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) e delle linee guida appositamente emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il presupposto argomentativo su cui si fonda la questione è errato, poiché il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non può intendersi come deroga a detto piano, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso, ipotesi che, nella specie, non sussiste.



Atti oggetto del giudizio

 10/09/2021  n. 121  art. 4  co. 1

legge  09/11/2021  n. 156  art.   co. 

legge  28/01/1994  n. 84  art. 5  co. 2

legge  28/01/1994  n. 84  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6  co. 1

Altri parametri e norme interposte