Ordinanza 345/2006 (ECLI:IT:COST:2006:345)
Massima numero 30719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
23/10/2006; Decisione del
23/10/2006
Deposito del 27/10/2006; Pubblicazione in G. U. 02/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 345/06. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - OBBLIGO PER ENTI, STRUTTURE, UFFICI E SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO DI RENDERE DISPONIBILI I DATI, ANCHE PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI, SANITARI, AMBIENTALI E GESTIONALI DI CUI SONO IN POSSESSO - RICORSO DEL GOVERNO - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA NON ANCORA ATTUATA - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL RICORSO NON SEGUITA DA ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.
ORD. 345/06. SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - OBBLIGO PER ENTI, STRUTTURE, UFFICI E SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO DI RENDERE DISPONIBILI I DATI, ANCHE PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI, SANITARI, AMBIENTALI E GESTIONALI DI CUI SONO IN POSSESSO - RICORSO DEL GOVERNO - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA NON ANCORA ATTUATA - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL RICORSO NON SEGUITA DA ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, sollevate in riferimento agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed agli artt. 2 e 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione, pur se la rinuncia non è stata accettata dalla controparte. Infatti, preso atto che il Governo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12, che ha abrogato la norma impugnata, ha rinunciato al ricorso e che non risulta che la disposizione impugnata abbia avuto medio tempore applicazione, deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere.
- In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di modifica della norma censurata che non abbia, medio tempore, prodotto effetti, v. citate ordinanze n. 477 e 428/2005.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, sollevate in riferimento agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed agli artt. 2 e 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione, pur se la rinuncia non è stata accettata dalla controparte. Infatti, preso atto che il Governo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12, che ha abrogato la norma impugnata, ha rinunciato al ricorso e che non risulta che la disposizione impugnata abbia avuto medio tempore applicazione, deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere.
- In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di modifica della norma censurata che non abbia, medio tempore, prodotto effetti, v. citate ordinanze n. 477 e 428/2005.
Atti oggetto del giudizio
15/11/2002
n. 14
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte