AGRICOLTURA - CONTRIBUTO 'UNA TANTUM' ALLE AZIENDE OLIVICOLE E VITICOLE COLPITE DALLA SICCITÀ NELL'ANNATA 1989-90, NELLA MISURA DI DUE MILIONI AD ETTARO - PREVISIONE, CON LEGGE SUCCESSIVA, DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI, FINO AL LIMITE DI DUE MILIONI PER ETTARO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE RETROATTIVITÀ DELLA NORMA, LESIONE DEI PRINCIPI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELL'AFFIDAMENTO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, e 104 Cost., dell'art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui prevede che il contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata 1989-90, nella misura di due milioni di lire ad ettaro, contemplato dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 1991, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e nella parte in cui ha modificato il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, stabilendo che le parole «di lire» siano sostituite da «fino a lire». Analoga questione, sollevata in riferimento anche agli artt. 24 e 102 Cost., è stata infatti dichiarata infondata con la sent. n. 135 del 2006.
- L'infondatezza di analoga questione è stata dichiarata con sentenza n. 135/2006.