Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piano regolatore portuale (PRP) - Criteri di redazione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, delle competenze statutarie nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità - dell'art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che detta il regime applicativo della riforma del sistema portuale, escludendo che la novella all'art. 5 della legge n. 84 del 1994 si applichi ai Documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati anteriormente alla sua entrata in vigore. Il silenzio della disposizione in ordine ai PRP va inteso come immediata applicazione della riforma alle modifiche ai piani già approvati e non come modifica del contenuto dei piani già vigenti. Né la disposizione impugnata viola le regole del riparto della potestà legislativa concorrente, dal momento che una disposizione sul regime temporale è per definizione in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la norma della cui applicazione si occupa, cosicché consente l'immediata applicazione del principio fondamentale della prevalenza del piano settoriale nella materia porti civili su quelli pianificatori generali. Non sono, infine, neppure ravvisabili le dedotte violazioni dei princìpi di ragionevolezza e legalità, perché la norma intertemporale impugnata non comporta deviazioni dal principio tempus regit actum e non è irragionevole nel semplificare le prossime scelte pianificatorie, anche in variazione ai piani già approvati, in ragione degli scopi perseguiti (ordinata e celere pianificazione dei porti nazionali e internazionali, oltre che alle esigenze unitarie di realizzazione delle infrastrutturazioni previste nel PNRR).