Ordinanza 353/2006 (ECLI:IT:COST:2006:353)
Massima numero 30729
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 30/10/2006; Pubblicazione in G. U. 02/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 353/06. PROCESSO COSTITUZIONALE - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DI UN CONSIGLIERE REGIONALE - ATTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI ROMA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO SOLO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ANCHE AL TRIBUNALE DI ROMA, QUALE ORGANO CHE HA EMANATO L'ATTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 353/06. PROCESSO COSTITUZIONALE - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DI UN CONSIGLIERE REGIONALE - ATTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI ROMA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO SOLO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ANCHE AL TRIBUNALE DI ROMA, QUALE ORGANO CHE HA EMANATO L'ATTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
In relazione al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'atto di fissazione dell'udienza di trattazione, adottato dal Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma il 5 luglio 2005, nel giudizio per risarcimento dei danni subiti da un terzo a seguito delle opinioni espresse da un consigliere regionale - impregiudicata ogni ulteriore decisione sia in punto di ammissibilità che di merito -, deve essere disposto, ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che, a cura del ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati all'organo che ha emanato l'atto.
In relazione al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'atto di fissazione dell'udienza di trattazione, adottato dal Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma il 5 luglio 2005, nel giudizio per risarcimento dei danni subiti da un terzo a seguito delle opinioni espresse da un consigliere regionale - impregiudicata ogni ulteriore decisione sia in punto di ammissibilità che di merito -, deve essere disposto, ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che, a cura del ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati all'organo che ha emanato l'atto.
Atti oggetto del giudizio
05/07/2005
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 27
co. 2