Sentenza 354/2006 (ECLI:IT:COST:2006:354)
Massima numero 30730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  25/10/2006;  Decisione del  25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30731  30732  30733  30734


Titolo
SENT. 354/06 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ SUL PRESUPPOSTO CHE LA PRESCRIZIONE È MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA - REIEZIONE.

Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. L'eccezione, basata sul presupposto che la decorrenza del termine costituisca materia riservata alla discrezionalità legislativa, non tiene conto che il rimettente censura l'irragionevolezza dell'esercizio di tale discrezionalità.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  30/03/1942  n. 327  art. 373  co. 

regio decreto  30/03/1942  n. 327  art. 937  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte