Sentenza 354/2006 (ECLI:IT:COST:2006:354)
Massima numero 30731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  25/10/2006;  Decisione del  25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30730  30732  30733  30734


Titolo
SENT. 354/06 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE.

Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. Non è infatti condivisibile l'assunto secondo cui la questione non potrebbe influire sul giudizio a quo in quanto deputato al solo accertamento dei crediti e non alla loro quantificazione: infatti, lo stesso accertamento dell'an debeatur presuppone logicamente il superamento dell'eccezione di prescrizione.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  30/03/1942  n. 327  art. 373  co. 

regio decreto  30/03/1942  n. 327  art. 937  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte