Sentenza 354/2006 (ECLI:IT:COST:2006:354)
Massima numero 30732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Titolo
SENT. 354/06 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA TUTELA ACCORDATA AI LAVORATORI DEL SETTORE A QUELLA, MENO AVANZATA, RICONOSCIUTA AGLI ALTRI LAVORATORI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
SENT. 354/06 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA TUTELA ACCORDATA AI LAVORATORI DEL SETTORE A QUELLA, MENO AVANZATA, RICONOSCIUTA AGLI ALTRI LAVORATORI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. E', infatti, superabile il rilievo secondo cui l'intervento invocato tenderebbe a utilizzare il principio di eguaglianza per adeguare la tutela accordata ai lavoratori del settore aeronautico a quella, meno avanzata, del lavoro ordinario, così tradendo lo spirito del principio, volto alla espansione e non alla compressione dei diritti: i diritti debbono, infatti, essere considerati da entrambi i lati, attivo e passivo, e, pertanto, anche dal punto di vista dell'interesse del datore di lavoro a vedere prescritto il credito del lavoratore.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. E', infatti, superabile il rilievo secondo cui l'intervento invocato tenderebbe a utilizzare il principio di eguaglianza per adeguare la tutela accordata ai lavoratori del settore aeronautico a quella, meno avanzata, del lavoro ordinario, così tradendo lo spirito del principio, volto alla espansione e non alla compressione dei diritti: i diritti debbono, infatti, essere considerati da entrambi i lati, attivo e passivo, e, pertanto, anche dal punto di vista dell'interesse del datore di lavoro a vedere prescritto il credito del lavoratore.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/03/1942
n. 327
art. 373
co.
regio decreto
30/03/1942
n. 327
art. 937
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte