Sentenza 354/2006 (ECLI:IT:COST:2006:354)
Massima numero 30734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Titolo
SENT. 354/06 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO NEL LUOGO DI ASSUNZIONE E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL LAVORO COMUNE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 354/06 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE BIENNALE - DECORRENZA DALLO SBARCO NEL LUOGO DI ASSUNZIONE E NON GIÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL LAVORO COMUNE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso, ed in quanto prevede un termine prescrizionale biennale. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché la ratio della norma affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, peculiarità connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune.
- Sulle specificità del contratto con il personale di volo, v., citate, sentenze n. 80/1994, n. 63/1987, n. 98/1973.
- Sulle peculiarità inerenti il termine prescrizionale v., citate, sentenze n. 40 e 41/1979 e 115/1975.
- Sulla decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro comune disciplinato dal codice civile, v., citate, sentenze n. 174/1972 e n. 63/1966.
- Sull'attenuarsi progressivo delle differenze fra i due tipi di rapporto di lavoro v., citate, sentenze n. 41/1991 e n. 96/1987.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso, ed in quanto prevede un termine prescrizionale biennale. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza, poiché la ratio della norma affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, peculiarità connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune.
- Sulle specificità del contratto con il personale di volo, v., citate, sentenze n. 80/1994, n. 63/1987, n. 98/1973.
- Sulle peculiarità inerenti il termine prescrizionale v., citate, sentenze n. 40 e 41/1979 e 115/1975.
- Sulla decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti da rapporto di lavoro comune disciplinato dal codice civile, v., citate, sentenze n. 174/1972 e n. 63/1966.
- Sull'attenuarsi progressivo delle differenze fra i due tipi di rapporto di lavoro v., citate, sentenze n. 41/1991 e n. 96/1987.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/03/1942
n. 327
art. 937
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte