Sentenza 355/2006 (ECLI:IT:COST:2006:355)
Massima numero 30736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  25/10/2006;  Decisione del  25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30735


Titolo
SENT. 355/06 B. ENTI PUBBLICI - ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROCEDURA PER IL RIPIANAMENTO DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO - POSSIBILITÀ PER I CREDITORI ESCLUSI (IN TUTTO O IN PARTE) DALLA MASSA PASSIVA DI PROPORRE RICORSO AL MINISTRO DELL'INTERNO - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DI ADIRE IL COMPETENTE ORGANO GIURISDIZIONALE PER OTTENERE PIENA TUTELA DELLE RISPETTIVE POSIZIONI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHÉ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITÀ.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, contestato, in riferimento agli articoli 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede, unicamente per i creditori esclusi dalla massa passiva, la possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno, invece del diritto di tutti i soggetti interessati di adire il competente organo giurisdizionale per ottenere piena tutela delle rispettive posizioni, analogamente a quanto previsto nella generalità delle procedure concorsuali. La tesi del rimettente, secondo la quale la irragionevole disparità di trattamento dei diversi creditori sarebbe "direttamente conseguente alla decisione di estinzione o di improseguibilità della presente procedura", è manifestamente inidonea a giustificare la pretesa rilevanza della questione, in quanto, con inversione del corretto ordine logico, presuppone la fondatezza della questione sollevata, e cioè che «il creditore intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legge in esame, ed eventualmente escluso dal passivo, potrebbe far valere il proprio diritto alla parità di trattamento solo nel successivo giudizio, cronologicamente posteriore al ricorso avanti al Ministro dell'interno». A prescindere dal carattere ipotetico della questione, è evidente che il giudice a quo - investito, quale giudice dell'esecuzione, dell'istanza relativa alla dichiarazione di estinzione della procedura - non è in alcun modo chiamato a fare applicazione della norma, della cui legittimità costituzionale dubita.

- V., citata, sentenza n. 155/1994.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/11/2004  n. 277  art.   co. 

legge  21/01/2005  n. 4  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte