Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Adeguamento da parte delle regioni entro tre mesi - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie in materia di porti e aeroporti nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione, ragionevolezza e legalità - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza e di legalità - dell'art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che impone alle regioni di adeguare entro tre mesi i propri ordinamenti alle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal medesimo d.l. Il vizio fatto valere è di mera illegittimità derivata sicché in relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime la clausola di adeguamento non è operante e, pertanto, non è lesiva; per contro, in relazione alle norme ritenute costituzionalmente legittime va esclusa la lesività dell'obbligo di adeguamento.