Ordinanza 359/2006 (ECLI:IT:COST:2006:359)
Massima numero 30740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30741
Titolo
ORD. 359/06 A. IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - SANATORIA, CON LEGGE STATALE, DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGIONALI INVALIDE, INCIDENTI SUL TERMINE DI DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NELL'APPLICAZIONE DI UNA TASSA STATALE, FRA SOGGETTI RESIDENTI NELLE REGIONI CHE HANNO EMANATO TALI DISPOSIZIONI E SOGGETTI RESIDENTI NELLE ALTRE REGIONI - QUESTIONI SOLLEVATE IN MODO CONTRADDITTORIO IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 359/06 A. IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - SANATORIA, CON LEGGE STATALE, DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGIONALI INVALIDE, INCIDENTI SUL TERMINE DI DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NELL'APPLICAZIONE DI UNA TASSA STATALE, FRA SOGGETTI RESIDENTI NELLE REGIONI CHE HANNO EMANATO TALI DISPOSIZIONI E SOGGETTI RESIDENTI NELLE ALTRE REGIONI - QUESTIONI SOLLEVATE IN MODO CONTRADDITTORIO IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede che, nelle Regioni in cui sono state emanate disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni. Le questioni, infatti, risultano prospettate in modo contraddittorio, in quanto il giudice remittente, per un verso, afferma che la norma statale censurata deve essere applicata nei giudizi a quibus, per altro, che la decisione di questi non dipende dall'applicazione della suddetta norma, e tale contraddittorietà si risolve in un vizio di motivazione sulla rilevanza.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede che, nelle Regioni in cui sono state emanate disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni. Le questioni, infatti, risultano prospettate in modo contraddittorio, in quanto il giudice remittente, per un verso, afferma che la norma statale censurata deve essere applicata nei giudizi a quibus, per altro, che la decisione di questi non dipende dall'applicazione della suddetta norma, e tale contraddittorietà si risolve in un vizio di motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 2
co. 22
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte