Ordinanza 359/2006 (ECLI:IT:COST:2006:359)
Massima numero 30741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30740
Titolo
ORD. 359/06 B. IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - PROROGA DEL TERMINE DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - SANATORIA, DISPOSTA CON LEGGE STATALE, DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, ANCORCHÉ NON CONFORME AI POTERI ATTRIBUITI IN MATERIA ALLE REGIONI DALLA NORMATIVA STATALE - IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 359/06 B. IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - PROROGA DEL TERMINE DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - SANATORIA, DISPOSTA CON LEGGE STATALE, DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, ANCORCHÉ NON CONFORME AI POTERI ATTRIBUITI IN MATERIA ALLE REGIONI DALLA NORMATIVA STATALE - IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma della Costituzione, dell'art. 3, della legge della Regione Umbra 25 novembre 2002, n. 23, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria. Invero, la perdurante applicabilità di tale disposizione nei giudizi principali - in quanto, anche ove non conforme ai poteri attribuiti in materia alle Regioni dalla normativa statale, risulta compresa fra le disposizioni regionali fatte salve in via di sanatoria dall'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 - e la riscontrata impossibilità di esaminare nel merito le sollevate questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la suddetta norma statale (vedi massima sub A), comportano l'irrilevanza delle questioni proposte.
- Sulle questioni concernenti la perdurante applicabilità, in via di sanatoria, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anche ove non conformi ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale, per effetto dell'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, vedi citata sentenza n. 455/2005; ordinanze nn. 74/2006, 476/2005 e 432/2004.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma della Costituzione, dell'art. 3, della legge della Regione Umbra 25 novembre 2002, n. 23, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria. Invero, la perdurante applicabilità di tale disposizione nei giudizi principali - in quanto, anche ove non conforme ai poteri attribuiti in materia alle Regioni dalla normativa statale, risulta compresa fra le disposizioni regionali fatte salve in via di sanatoria dall'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 - e la riscontrata impossibilità di esaminare nel merito le sollevate questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la suddetta norma statale (vedi massima sub A), comportano l'irrilevanza delle questioni proposte.
- Sulle questioni concernenti la perdurante applicabilità, in via di sanatoria, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anche ove non conformi ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale, per effetto dell'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, vedi citata sentenza n. 455/2005; ordinanze nn. 74/2006, 476/2005 e 432/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
25/11/2002
n. 23
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte