Ordinanza 360/2006 (ECLI:IT:COST:2006:360)
Massima numero 30742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 360/06. SOCIETÀ - CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - MANCATA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL LEGISLATORE DELEGATO - PROSPETTAZIONE DI DUE OPZIONI ERMENEUTICHE ALTERNATIVE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 360/06. SOCIETÀ - CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - MANCATA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL LEGISLATORE DELEGATO - PROSPETTAZIONE DI DUE OPZIONI ERMENEUTICHE ALTERNATIVE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice remittente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale. Inoltre, il remittente ripropone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta tra di esse.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice remittente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale. Inoltre, il remittente ripropone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta tra di esse.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/10/2001
n. 366
art. 12
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 2
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 3
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 4
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 5
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 6
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 7
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 8
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 9
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 10
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 11
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 12
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 13
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 14
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 15
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 16
co.
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte