Ordinanza 362/2006 (ECLI:IT:COST:2006:362)
Massima numero 30744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 07/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 362/06. IMPOSTE E TASSE - RITENUTA DI IMPOSTA SULLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVA ALLE AREE CLASSIFICATE IN ZONA «F» - PREVISIONE AD OPERA DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI - SUCCESSIVA SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI E DEI RAPPORTI GIURIDICI SORTI IN BASE AI DECRETI NON CONVERTITI - DENUNCIATA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ ED URGENZA PER L'ADOZIONE DEI DECRETI-LEGGE I CUI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME IMPOSITIVE - INIZIO DELL'ESPROPRIAZIONE IN DATA ANTERIORE A QUELLA IN CUI IL TERRENO ESPROPRIATO DA AGRICOLO È STATO DESTINATO A ZONA OMOGENEA DI TIPO «F» - NON RICONDUCIBILITÀ DEL CASO DI SPECIE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 362/06. IMPOSTE E TASSE - RITENUTA DI IMPOSTA SULLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVA ALLE AREE CLASSIFICATE IN ZONA «F» - PREVISIONE AD OPERA DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI - SUCCESSIVA SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI E DEI RAPPORTI GIURIDICI SORTI IN BASE AI DECRETI NON CONVERTITI - DENUNCIATA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ ED URGENZA PER L'ADOZIONE DEI DECRETI-LEGGE I CUI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME IMPOSITIVE - INIZIO DELL'ESPROPRIAZIONE IN DATA ANTERIORE A QUELLA IN CUI IL TERRENO ESPROPRIATO DA AGRICOLO È STATO DESTINATO A ZONA OMOGENEA DI TIPO «F» - NON RICONDUCIBILITÀ DEL CASO DI SPECIE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77, 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 e dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319. Invero, premesso che le disposizioni richiamate dalla norma censurata, inserite in decreti-legge non convertiti, avevano esteso l'assoggettamento a tassazione previsto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo "F"», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la questione prospettata difetta di rilevanza, giacché la cessione volontaria del terreno, oggetto del giudizio a quo, non rientra nell'ambito di applicazione della norma censurata. Quest'ultima, infatti, riguarda esclusivamente il diverso caso dei terreni che, al momento dell'inizio della procedura espropriativa, siano ubicati in zona territoriale omogenea di tipo "F", mentre, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, l'espropriazione ha avuto inizio in data anteriore a quella in cui il terreno espropriato, da agricolo, è stato destinato a zona omogenea di tipo "F".
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77, 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 e dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319. Invero, premesso che le disposizioni richiamate dalla norma censurata, inserite in decreti-legge non convertiti, avevano esteso l'assoggettamento a tassazione previsto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo "F"», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la questione prospettata difetta di rilevanza, giacché la cessione volontaria del terreno, oggetto del giudizio a quo, non rientra nell'ambito di applicazione della norma censurata. Quest'ultima, infatti, riguarda esclusivamente il diverso caso dei terreni che, al momento dell'inizio della procedura espropriativa, siano ubicati in zona territoriale omogenea di tipo "F", mentre, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, l'espropriazione ha avuto inizio in data anteriore a quella in cui il terreno espropriato, da agricolo, è stato destinato a zona omogenea di tipo "F".
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/1993
n. 75
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte