Sentenza 363/2006 (ECLI:IT:COST:2006:363)
Massima numero 30745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 09/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30746
Titolo
SENT. 363/06 A. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER CHIAMATA DALL'ESTERNO - INQUADRAMENTO NELL'ALBO DEGLI ASPIRANTI DIRIGENTI, CON COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI DELIBERA DELLA GIUNTA - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA CENSURA IN QUANTO CONCERNENTE L'ACCESSO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER CHIAMATA DALL'ESTERNO - REIEZIONE.
SENT. 363/06 A. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER CHIAMATA DALL'ESTERNO - INQUADRAMENTO NELL'ALBO DEGLI ASPIRANTI DIRIGENTI, CON COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI DELIBERA DELLA GIUNTA - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA CENSURA IN QUANTO CONCERNENTE L'ACCESSO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER CHIAMATA DALL'ESTERNO - REIEZIONE.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., in quanto prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, le censure contenute nel ricorso investono unicamente l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti già nominati a tempo determinato per chiamata dall'esterno, e non l'ordinaria possibilità di conferire incarichi dirigenziali ad esterni.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., in quanto prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, le censure contenute nel ricorso investono unicamente l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti già nominati a tempo determinato per chiamata dall'esterno, e non l'ordinaria possibilità di conferire incarichi dirigenziali ad esterni.
Atti oggetto del giudizio
20/06/2005
n. 3
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte