Sentenza 363/2006 (ECLI:IT:COST:2006:363)
Massima numero 30746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 09/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30745
Titolo
SENT. 363/06 B. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER CHIAMATA DALL'ESTERNO - INQUADRAMENTO NELL'ALBO DEGLI ASPIRANTI DIRIGENTI, CON COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI DELIBERA DELLA GIUNTA - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ.
SENT. 363/06 B. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER CHIAMATA DALL'ESTERNO - INQUADRAMENTO NELL'ALBO DEGLI ASPIRANTI DIRIGENTI, CON COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI DELIBERA DELLA GIUNTA - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, per violazione del principio del concorso pubblico ex art. 97, terzo comma, Cost., assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma, prevedendo che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce una deroga al principio del concorso pubblico, forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, e non trova alcuna ragione giustificatrice che la legittimi, risolvendosi in un privilegio indebito per alcune categorie di soggetti.
- Sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all'art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio v., citate, sentenze n. 205 e n. 81/2006.
E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, per violazione del principio del concorso pubblico ex art. 97, terzo comma, Cost., assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma, prevedendo che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce una deroga al principio del concorso pubblico, forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, e non trova alcuna ragione giustificatrice che la legittimi, risolvendosi in un privilegio indebito per alcune categorie di soggetti.
- Sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all'art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio v., citate, sentenze n. 205 e n. 81/2006.
Atti oggetto del giudizio
20/06/2005
n. 3
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte