Sentenza 364/2006 (ECLI:IT:COST:2006:364)
Massima numero 30747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
25/10/2006; Decisione del
25/10/2006
Deposito del 09/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30748
Titolo
SENT. 364/06 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - SOSPENSIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (E, COMUNQUE, FINO AL 30 GIUGNO 2006) DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI PRESENTATE DOPO IL 31 MAGGIO 2005 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA CONCORRENZA, NONCHÉ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - GENERICITÀ DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 364/06 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - SOSPENSIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (E, COMUNQUE, FINO AL 30 GIUGNO 2006) DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI PRESENTATE DOPO IL 31 MAGGIO 2005 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA CONCORRENZA, NONCHÉ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - GENERICITÀ DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005 n. 9 - il quale prevede la sospensione, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale (e, comunque, fino al 30 giugno 2006) delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici presentate dopo il 31 maggio 2005 -, sollevata in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione. Infatti, la difesa erariale incentra le proprie doglianze sulla moratoria contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 9/2005, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa al successivo comma 3, la cui impugnazione difetta, quindi, dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005 n. 9 - il quale prevede la sospensione, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale (e, comunque, fino al 30 giugno 2006) delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici presentate dopo il 31 maggio 2005 -, sollevata in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione. Infatti, la difesa erariale incentra le proprie doglianze sulla moratoria contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 9/2005, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa al successivo comma 3, la cui impugnazione difetta, quindi, dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
11/08/2005
n. 9
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte