SENT. 364/06 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - SOSPENSIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (E, COMUNQUE, FINO AL 30 GIUGNO 2006), DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI PRESENTATE DOPO IL 31 MAGGIO 2005 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA CONCORRENZA, NONCHÉ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - RICONDUCIBILITÀ DELLA MATERIA A QUELLA DELLA «PRODUZIONE, TRASPORTO, E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA» DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE, STABILITO CON LEGGE STATALE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA, DEL TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9. La legge regionale impugnata, nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni: l'art. 1, comma 1, nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005, si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che fissa un termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzativo. Infatti, non essendo stato adottato il previsto piano, la sospensione in tal modo disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale per la conclusione del procedimento. Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.
- Sulla qualificazione della previsione di un termine conclusivo per la definizione di un procedimento autorizzatorio quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cfr. sentenze n. 383 e n. 336/2005.