SENT. 365/06 B. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - NORME DI CARATTERE SETTORIALE CONCERNENTI MATERIE ETEROGENEE - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI «ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA» NONCHÉ DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero Titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. La censura prospettata in relazione all'art. 81 è assertiva e priva di qualunque argomentazione a sostegno; quella sollevata con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. risulta oscura e generica, poiché il ricorrente omette di specificare quale sia il principio fondamentale ricavabile dal parametro interposto (art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000), tanto più che la disposizione censurata presenta contenuto eterogeneo.
- Sull'inammissibilità di censure meramente assertive, v. citate sentenze n. 51/2006 e n. 360/2005.
- Sulla generica indicazione del principio fondamentale in relazione a materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. citata sentenza n. 73/2004.