Sentenza 365/2006 (ECLI:IT:COST:2006:365)
Massima numero 30752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  25/10/2006;  Decisione del  25/10/2006
Deposito del 09/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30749  30750  30751  30753


Titolo
SENT. 365/06 D. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «POLICLINICO» DI BARI E AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OSPEDALI RIUNITI) DI FOGGIA AD INCREMENTARE LE DOTAZIONI ORGANICHE - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - CENSURA PRIVA DI MOTIVAZIONE E INCONFERENZA DEL PARAMETRO EVOCATO - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate in relazione all'art. 120 Cost., in quanto prive di motivazione e tenuto conto che la disciplina sottoposta a scrutinio non ha relazione alcuna con la disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta nella citata disposizione costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  12/08/2005  n. 12  art. 12  co. 1

legge della Regione Puglia  12/08/2005  n. 12  art. 12  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte