SENT. 365/06 E. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - NORME CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «POLICLINICO» DI BARI E AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OSPEDALI RIUNITI) DI FOGGIA AD INCREMENTARE LE DOTAZIONI ORGANICHE - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE, CHE RICHIEDE L'INTESA CON IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ PER L'AUMENTO DELL'ORGANICO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA INTERPOSTA - ESCLUSIONE DELL'INTESA TRA DIRETTORE GENERALE E RETTORE PER LA DEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost., poiché, autorizzando il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "policlinico" di Bari e il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia ad incrementare le dotazioni organiche, violerebbero il principio fondamentale espresso dall'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, in quanto non richiederebbero l'intesa con il rettore dell'Università, ai fini della decisione in ordine all'aumento dell'organico di dette aziende. Le questioni sono sollevate sulla base di un'erronea interpretazione della disposizione evocata a parametro interposto, in quanto l'intesa, ivi menzionata, è richiesta solo con riguardo all'atto che concretamente individua il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria e per il quale si rende necessaria la partecipazione dell'Università, non già in relazione alla definizione della dotazione organica dell'azienda ospedaliera.