SENT. 367/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI - RISCATTO DEI PERIODI CORRISPONDENTI ALLA DURATA DEL CORSO DEGLI STUDI PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI, QUANDO IL CORSO SIA PROPEDEUTICO E FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI PUBBLICI IN ANALOGA POSIZIONE - ETEROGENEITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 - come modificato dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 - e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non prevedono la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi presso l'Accademia di belle arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quando il corso di studi sia propedeutico e funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'interessato. Infatti, considerato che il nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa è essenziale al lavoro pubblico per il quale rileva l'art. 97 Cost. mentre è estraneo al lavoro privato, non sussiste quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato.
- Sulla strumentalità dei titoli riscattabili rispetto all'immissione in servizio o alla progressione in carriera, v. citate sentenze n. 52/2000, n. 112/1996, n. 535/1990, n. 128/1981.
- Sulla diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato, v. sentenze n. 113/2001 e n. 112/1996.