ORD. 368/06. STRANIERO - DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI DELLO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DA PARTE DI ENTRAMBI I GENITORI, E NON DI UNO SOLO DI ESSI, QUALORA GLI ALTRI FIGLI, TUTTORA NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, SIANO IMPOSSIBILITATI AL LORO SOSTENTAMENTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non consente allo straniero di ottenere il ricongiungimento familiare con entrambi i genitori nel caso in cui solo uno di questi sia ultrasessantacinquenne ed il ricorrente abbia dimostrato che gli altri figli - che pure vivono nel Paese di origine o di provenienza - siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un corretto bilanciamento dei valori in gioco. Quanto alla censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti, essa è stata già dichiarata infondata dalla Corte, avuto riguardo alla diversità delle situazioni poste a raffronto, che giustifica una disciplina differente, mentre la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 10 della Costituzione - nei termini in cui è stata prospettata - risulta priva di autonoma connotazione.
- Su analoghe questioni, relative al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori, v. sentenza n. 224/2005 e ordinanze n. 464/2005 e n. 232/2001.