Ordinanza 369/2006 (ECLI:IT:COST:2006:369)
Massima numero 30757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/10/2006; Decisione del
24/10/2006
Deposito del 09/11/2006; Pubblicazione in G. U. 15/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
30758
Titolo
ORD. 369/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI SOGGETTO DIVERSO DALLE PARTI DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 369/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI SOGGETTO DIVERSO DALLE PARTI DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Non sono ammissibili gli interventi del Comitato per la tutela della salute della donna, del Forum delle Associazioni familiari e dell'Associazione "Movimento per la Vita Italiano" nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, promosso dal Tribunale di Cagliari. Invero, la posizione sostanziale fatta valere dai predetti soggetti nel giudizio di costituzionalità non è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio stesso. Dette associazioni, infatti, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto l'effetto che la pronuncia della Corte produce su quest'ultimo non ha alcuna incidenza sulla situazione sostanziale vantata dagli intervenienti.
- Sull'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di soggetti diversi dalla parte del giudizio principale solo nel caso in cui questi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v. sentenze citate nn. 172/06, 345/05 e ordinanza n. 389/04.
Non sono ammissibili gli interventi del Comitato per la tutela della salute della donna, del Forum delle Associazioni familiari e dell'Associazione "Movimento per la Vita Italiano" nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, promosso dal Tribunale di Cagliari. Invero, la posizione sostanziale fatta valere dai predetti soggetti nel giudizio di costituzionalità non è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio stesso. Dette associazioni, infatti, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto l'effetto che la pronuncia della Corte produce su quest'ultimo non ha alcuna incidenza sulla situazione sostanziale vantata dagli intervenienti.
- Sull'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di soggetti diversi dalla parte del giudizio principale solo nel caso in cui questi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v. sentenze citate nn. 172/06, 345/05 e ordinanza n. 389/04.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte