Sentenza 370/2006 (ECLI:IT:COST:2006:370)
Massima numero 30759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Titolo
SENT. 370/06 A. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RICORSO DEL GOVERNO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER OMESSO ESAME DEI PARAMETRI RICAVABILI DALLO STATUTO SPECIALE - REIEZIONE.
SENT. 370/06 A. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RICORSO DEL GOVERNO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER OMESSO ESAME DEI PARAMETRI RICAVABILI DALLO STATUTO SPECIALE - REIEZIONE.
Testo
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto, della questione di costituzionalità della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurata, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto istituisce, con fonte ordinaria e non statutaria, il Consiglio delle autonomie locali. La legge de qua afferma espressamente che detto Consiglio viene istituito "in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3": in tale situazione, trova giustificazione, sul piano processuale, che il ricorrente abbia prospettato, quale vizio inficiante la legge, la sola violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
- V., citata dalla Provincia autonoma di Trento, sentenza n. 175/2006.
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto, della questione di costituzionalità della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurata, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto istituisce, con fonte ordinaria e non statutaria, il Consiglio delle autonomie locali. La legge de qua afferma espressamente che detto Consiglio viene istituito "in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3": in tale situazione, trova giustificazione, sul piano processuale, che il ricorrente abbia prospettato, quale vizio inficiante la legge, la sola violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
- V., citata dalla Provincia autonoma di Trento, sentenza n. 175/2006.
Atti oggetto del giudizio
15/06/2005
n. 7
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte