Sentenza 370/2006 (ECLI:IT:COST:2006:370)
Massima numero 30760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Titolo
SENT. 370/06 B. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA UTILIZZAZIONE DELLA FONTE LEGISLATIVA ORDINARIA IN LUOGO DI QUELLA STATUTARIA PREVISTA DALL'ART. 123 COST. ED APPLICABILE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE IN FORZA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE COST. N. 3 DEL 2001 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 370/06 B. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA UTILIZZAZIONE DELLA FONTE LEGISLATIVA ORDINARIA IN LUOGO DI QUELLA STATUTARIA PREVISTA DALL'ART. 123 COST. ED APPLICABILE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE IN FORZA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE COST. N. 3 DEL 2001 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurata, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto istituisce, con fonte ordinaria e non statutaria, il Consiglio delle autonomie locali. Ai sensi dell'art. 123, ultimo comma, Cost., "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali": detta norma, peraltro, non può applicarsi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - secondo cui, "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti", le disposizioni del novellato Titolo V parte seconda Cost. "si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" - dal momento che il meccanismo previsto da quest'ultima disposizione opera solo quando miri a garantire una maggior autonomia per le Regioni e non quando si traduca, invece, in una maggior autonomia per gli enti territoriali minori. Inoltre, la inapplicabilità dell'art. 123, ultimo comma, Cost. alle Regioni a statuto speciale si ricava anche dalla non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali.
- Sull'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 v., citata, sentenza n. 314/2003.
- Sull'"assoluta specialità" dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e sulla transitorietà delle sue finalità v., citata, sentenza n. 383/2005.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurata, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto istituisce, con fonte ordinaria e non statutaria, il Consiglio delle autonomie locali. Ai sensi dell'art. 123, ultimo comma, Cost., "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali": detta norma, peraltro, non può applicarsi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - secondo cui, "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti", le disposizioni del novellato Titolo V parte seconda Cost. "si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" - dal momento che il meccanismo previsto da quest'ultima disposizione opera solo quando miri a garantire una maggior autonomia per le Regioni e non quando si traduca, invece, in una maggior autonomia per gli enti territoriali minori. Inoltre, la inapplicabilità dell'art. 123, ultimo comma, Cost. alle Regioni a statuto speciale si ricava anche dalla non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali.
- Sull'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 v., citata, sentenza n. 314/2003.
- Sull'"assoluta specialità" dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e sulla transitorietà delle sue finalità v., citata, sentenza n. 383/2005.
Atti oggetto del giudizio
15/06/2005
n. 7
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte