Sentenza 370/2006 (ECLI:IT:COST:2006:370)
Massima numero 30762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Titolo
SENT. 370/06 D. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PREVISIONE DI UN REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE CHE DISCIPLINI LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI ALL''ITER' DI FORMAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE CHE ATTRIBUISCONO LA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO REGIONALE E AI CONSIGLI PROVINCIALI NONCHÉ LAMENTATO CONTRASTO CON LA NATURA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 370/06 D. CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - ISTITUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PREVISIONE DI UN REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE CHE DISCIPLINI LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI ALL''ITER' DI FORMAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE CHE ATTRIBUISCONO LA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO REGIONALE E AI CONSIGLI PROVINCIALI NONCHÉ LAMENTATO CONTRASTO CON LA NATURA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurato, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto demanda ad un regolamento interno del Consiglio provinciale di disciplinare le procedure attraverso cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa all'iter di formazione delle leggi provinciali. Infatti, la norma censurata si limita ad attribuire al Consiglio delle autonomie locali un compito nella fase di formazione delle leggi provinciali che, comunque, deve rispettare quanto previsto dallo statuto speciale e, quindi, non può in alcun modo incidere sulla titolarità della iniziativa legislativa; la norma, inoltre, non occupandosi delle forme di iniziativa legislativa popolare, non viola l'art. 60 dello statuto, che pone una riserva di legge regionale con riferimento alla disciplina di tale iniziativa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, censurato, per violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost. e degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto demanda ad un regolamento interno del Consiglio provinciale di disciplinare le procedure attraverso cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa all'iter di formazione delle leggi provinciali. Infatti, la norma censurata si limita ad attribuire al Consiglio delle autonomie locali un compito nella fase di formazione delle leggi provinciali che, comunque, deve rispettare quanto previsto dallo statuto speciale e, quindi, non può in alcun modo incidere sulla titolarità della iniziativa legislativa; la norma, inoltre, non occupandosi delle forme di iniziativa legislativa popolare, non viola l'art. 60 dello statuto, che pone una riserva di legge regionale con riferimento alla disciplina di tale iniziativa.
Atti oggetto del giudizio
15/06/2005
n. 7
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 26
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 47
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 60