Sentenza 371/2006 (ECLI:IT:COST:2006:371)
Massima numero 30763
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  06/11/2006;  Decisione del  06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30764  30765  30766


Titolo
SENT. 371/06 A. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE A CARICO DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITAMENTE DERIVANTE DA DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA PUBBLICATA DA UN QUOTIDIANO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER INTERVENUTA PRONUNCIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA IN SEDE PENALE A SEGUITO DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - REIEZIONE.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58) con cui si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, la proposizione del conflitto non può ritenersi preclusa dall'avvenuta pronuncia, in sede penale, di sentenza che, recependo la valutazione espressa nella delibera di insindacabilità, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del parlamentare. La declaratoria di improcedibilità resa in primo grado non impedisce al giudice di appello di sollevare conflitto di attribuzione in relazione alla medesima delibera, dovendosi escludere che il relativo potere si esaurisca con la decisione di prime cure; ad analoga conclusione si deve pervenire, a fortiori, nel caso in esame, ove la sentenza penale recettiva della valutazione di insindacabilità, emessa nell'udienza preliminare, non può comunque avere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno: il Tribunale ricorrente è di conseguenza chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria senza alcuna preclusione derivante dalla decisione del giudice penale ed è, perciò, abilitato a proporre quel conflitto che il giudice penale aveva ritenuto di non dover sollevare.

- Sul potere del giudice di appello di sollevare conflitti v., citata, sentenza n. 235/2005.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  31/01/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte