Sentenza 371/2006 (ECLI:IT:COST:2006:371)
Massima numero 30764
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  06/11/2006;  Decisione del  06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30763  30765  30766


Titolo
SENT. 371/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE A CARICO DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITAMENTE DERIVANTE DA DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA PUBBLICATA DA UN QUOTIDIANO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO - INTERVENUTA PRONUNCIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA IN SEDE PENALE A SEGUITO DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER LE POSSIBILI CONSEGUENZE SUL RAPPORTO TRA L'AZIONE CIVILE ESERCITATA IN SEDE PENALE E QUELLA ESERCITATA IN SEDE PROPRIA - REIEZIONE.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58) con cui si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, le conseguenze che potrebbero derivare, in seconda battuta, dall'accoglimento del conflitto, sul piano dei rapporti tra azione civile ed azione penale, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'ammissibilità del conflitto, poiché, considerato che il Tribunale ricorrente ha non solo il potere ma anche il concreto interesse a sollevare il conflitto, il ricorso deve ritenersi eo ipso ammissibile, indipendentemente dagli ipotetici sviluppi processuali, prospettati dalla difesa del Senato in ordine al supposto "recupero", da parte del danneggiato, della facoltà di scelta fra l'esercizio dell'azione risarcitoria nella sede sua propria o mediante costituzione di parte civile nel processo penale.

- Sulla natura sostanziale dell'immunità ex art. 68 Cost. v., citata, sentenza n. 265/1997.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  31/01/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte