SENT. 371/06 C. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE A CARICO DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITAMENTE DERIVANTE DA DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA PUBBLICATA DA UN QUOTIDIANO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO - INTERVENUTA PRONUNCIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA IN SEDE PENALE A SEGUITO DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER L'EFFETTO PRECLUSIVO DI DETTA PRONUNCIA SUL GIUDIZIO CIVILE DI RISARCIMENTO DANNI E PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO - REIEZIONE.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58) con cui si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso giudizio civile per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano non può essere considerato un giudizio di secondo grado sulla correttezza della valutazione sottesa alla delibera di insindacabilità, dal momento che, semplicemente, il giudice civile, adito con l'azione di risarcimento del danno, è abilitato a formulare ex novo ed in piena autonomia il giudizio precedentemente espresso dal giudice penale. Inoltre, il tribunale ha esplicitato sia la ragione per la quale la decisione del giudice penale non può ritenersi vincolante, sia i motivi per i quali tale decisione non sarebbe condivisibile.