Sentenza 372/2006 (ECLI:IT:COST:2006:372)
Massima numero 30768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Titolo
SENT. 372/06 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DOMICILIARE NONCHÉ DEI DIRITTI ALLA SALUTE E DI PROPRIETÀ - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE E CON I PRINCIPI ATTINENTI ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 372/06 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DOMICILIARE NONCHÉ DEI DIRITTI ALLA SALUTE E DI PROPRIETÀ - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE E CON I PRINCIPI ATTINENTI ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' inammissibile, per assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
E' inammissibile, per assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/06/2003
n. 196
art. 132
co. 3
decreto-legge
24/12/2003
n. 354
art. 3
co.
legge
26/02/2004
n. 45
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte