Sentenza 8/2023 (ECLI:IT:COST:2023:8)
Massima numero 45305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  30/11/2022;  Decisione del  30/11/2022
Deposito del 27/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45306  45307


Titolo
Impiego pubblico - In genere - Prestazione asseritamente retributiva indebitamente erogata da un ente pubblico (nella specie: permessi retribuiti ex legge n. 104 del 1992) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero e la tutela dell'accipiente in buona fede nonché violazione della sovranità nazionale quale conseguenza dell'applicazione di norme CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo che si riverbera sulla rilevanza e inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi, quali, nella specie, i permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore. Da un lato il rimettente non si confronta con l'assetto normativo vigente, secondo cui tali permessi hanno natura previdenziale non pensionistica, e sono parametrati sì alla retribuzione, ma a questa non possono sic et simpliciter essere equiparate, data la loro funzione di assicurare un sostegno economico al lavoratore (compresi i dipendenti pubblici) che versi in stato di bisogno per la condizione di disabilità grave, propria o di un suo familiare. Dall'altro, in presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. (Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41086; S. 224/2018 - mass. 40932).



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2033  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1