Impiego pubblico - In genere - Prestazione asseritamente retributiva indebitamente erogata da un ente pubblico (nella specie: permessi retribuiti ex legge n. 104 del 1992) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero e la tutela dell'accipiente in buona fede nonché violazione della sovranità nazionale quale conseguenza dell'applicazione di norme CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo che si riverbera sulla rilevanza e inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi, quali, nella specie, i permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore. Da un lato il rimettente non si confronta con l'assetto normativo vigente, secondo cui tali permessi hanno natura previdenziale non pensionistica, e sono parametrati sì alla retribuzione, ma a questa non possono sic et simpliciter essere equiparate, data la loro funzione di assicurare un sostegno economico al lavoratore (compresi i dipendenti pubblici) che versi in stato di bisogno per la condizione di disabilità grave, propria o di un suo familiare. Dall'altro, in presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. (Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41086; S. 224/2018 - mass. 40932).