Sentenza 372/2006 (ECLI:IT:COST:2006:372)
Massima numero 30769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  06/11/2006;  Decisione del  06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30767  30768


Titolo
SENT. 372/06 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHÉ LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITÀ - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.. Infatti, la utilizzazione dei dati telefonici in procedimenti che riguardino l'accertamento solo di una categoria predeterminata di crimini, presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, rappresenta un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l'interesse primario alla repressione dei reati. La non manifesta irragionevolezza della diversità di disciplina conduce alla logica conclusione che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost., così come prospettata dal rimettente.

- Sul bilanciamento fra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati v., citata, sentenza n. 81/1993 e, in rapporto alle intercettazioni telefoniche, sentenza n. 63/1994.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/06/2003  n. 196  art. 132  co. 3

decreto-legge  24/12/2003  n. 354  art. 3  co. 

legge  26/02/2004  n. 45  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte