Sentenza 372/2006 (ECLI:IT:COST:2006:372)
Massima numero 30769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Titolo
SENT. 372/06 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHÉ LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITÀ - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 372/06 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI - ACQUISIBILITÀ ED UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. DECORSO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO MESI DALLE COMUNICAZIONI INTERESSATE - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHÉ LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITÀ - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.. Infatti, la utilizzazione dei dati telefonici in procedimenti che riguardino l'accertamento solo di una categoria predeterminata di crimini, presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, rappresenta un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l'interesse primario alla repressione dei reati. La non manifesta irragionevolezza della diversità di disciplina conduce alla logica conclusione che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost., così come prospettata dal rimettente.
- Sul bilanciamento fra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati v., citata, sentenza n. 81/1993 e, in rapporto alle intercettazioni telefoniche, sentenza n. 63/1994.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.. Infatti, la utilizzazione dei dati telefonici in procedimenti che riguardino l'accertamento solo di una categoria predeterminata di crimini, presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, rappresenta un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l'interesse primario alla repressione dei reati. La non manifesta irragionevolezza della diversità di disciplina conduce alla logica conclusione che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost., così come prospettata dal rimettente.
- Sul bilanciamento fra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati v., citata, sentenza n. 81/1993 e, in rapporto alle intercettazioni telefoniche, sentenza n. 63/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/06/2003
n. 196
art. 132
co. 3
decreto-legge
24/12/2003
n. 354
art. 3
co.
legge
26/02/2004
n. 45
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte