Ordinanza 374/2006 (ECLI:IT:COST:2006:374)
Massima numero 30772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  06/11/2006;  Decisione del  06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 374/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - OBBLIGO DI INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA - DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER QUINDICI GIORNI ALLA SECONDA INFRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LESIONE DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ PERSONALE - CONTRASTO CON IL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA SANCITO DALLA DICHIARAZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (IN RAFFRONTO ALLE PIÙ MITI SANZIONI PREVISTE PER CONDOTTE MAGGIORMENTE PERICOLOSE) - 'IUS SUPERVENIENS' CONFERMATIVO DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE ED INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede le sanzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare, la decurtazione di cinque punti della patente e la sospensione della stessa per quindici giorni alla seconda infrazione. Invero, premesso che non costituisce ragione per una eventuale restituzione degli atti al giudice a quo la modifica legislativa della norma censurata per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, in quanto lo stesso riformula la disposizione mantenendone, però, tutti i presupposti in relazione ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione, in particolare con riguardo ad aspetti del giudizio di merito che, attenendo alla ricostruzione del fatto, potrebbero rendere superflua ogni considerazione sull'applicabilità della norma.

- Per l'affermazione secondo cui la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione della stessa, è manifestamente inammissibile, vedi citate ordinanze nn. 482, 453, 423, 139/2005 e n. 391/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 172  co. 

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art.   co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)    n.   art. 29    co. 2