ORD. 375/06. INDUSTRIA E COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONCERNENTI LA DIFFUSIONE E IL CONSOLIDAMENTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - EROGAZIONE - PROCEDURA VALUTATIVA «A SPORTELLO» - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA INSUFFICIENTE RISPETTO ALLE DOMANDE - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE - ESCLUSIONE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA - LAMENTATA IRRAZIONALITÀ DEL CRITERIO DI PREVALENZA INDIVIDUATO - INCONVENIENTE DI FATTO DERIVANTE DALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico». Le circostanze evidenziate dal rimettente come rivelatrici dell'irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano direttamente dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione, talché inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito.
- In senso analogo, si vedano le citate sentenze n. 406 e n. 276/2005.