Ordinanza 376/2006 (ECLI:IT:COST:2006:376)
Massima numero 30774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 376/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE - OBBLIGO DI INDOSSARE IL CASO PROTETTIVO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER L'INOSSERVANZA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON IL DIRITTO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA - OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DI GIUDIZIO CON CONSEGUENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 376/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE - OBBLIGO DI INDOSSARE IL CASO PROTETTIVO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER L'INOSSERVANZA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON IL DIRITTO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA - OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DI GIUDIZIO CON CONSEGUENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza alcuna motivazione, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
- Per l'affermazione secondo cui le omesse descrizioni delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, giacchè si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, comportano "la manifesta inammissibilità della questione" sollevata, v. citate ordinanze nn. 228, 164, 161, 123/2006 e n. 123/2005.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza alcuna motivazione, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
- Per l'affermazione secondo cui le omesse descrizioni delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, giacchè si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, comportano "la manifesta inammissibilità della questione" sollevata, v. citate ordinanze nn. 228, 164, 161, 123/2006 e n. 123/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
30/04/1992
n. 285
art. 171
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
30/04/1992
n. 285
art. 171
co. 3
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
30/04/1992
n. 285
art. 213
co. 2
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 5
co. 1
legge di conversione
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte