Ordinanza 377/2006 (ECLI:IT:COST:2006:377)
Massima numero 30775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
06/11/2006; Decisione del
06/11/2006
Deposito del 14/11/2006; Pubblicazione in G. U. 22/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 377/06. IMPRESA E IMPRENDITORE - REGISTRO DELLE IMPRESE - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA NON EFFETTUATA NEL TERMINE ASSEGNATO DAL CONSERVATORE - ISCRIZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE A TUTTE LE PARTI IN CAUSA - MANCANZA DI ESSENZIALE ADEMPIMENTO PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 377/06. IMPRESA E IMPRENDITORE - REGISTRO DELLE IMPRESE - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA NON EFFETTUATA NEL TERMINE ASSEGNATO DAL CONSERVATORE - ISCRIZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE A TUTTE LE PARTI IN CAUSA - MANCANZA DI ESSENZIALE ADEMPIMENTO PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto. L'ordinanza di rimessione, infatti, non risulta notificata alle "parti in causa", in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare, quando non ne dà lettura in pubblico dibattimento, la notificazione dell'ordinanza "alle parti in causa", costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte. Sono "parti in causa", a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale.
- Sulla identificazione delle "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 104/1999.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non risulta notificata alla parte privata, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 395/1997.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto. L'ordinanza di rimessione, infatti, non risulta notificata alle "parti in causa", in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare, quando non ne dà lettura in pubblico dibattimento, la notificazione dell'ordinanza "alle parti in causa", costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte. Sono "parti in causa", a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale.
- Sulla identificazione delle "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 104/1999.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non risulta notificata alla parte privata, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 395/1997.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2190
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23