Sentenza 8/2023 (ECLI:IT:COST:2023:8)
Massima numero 45306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
30/11/2022; Decisione del
30/11/2022
Deposito del 27/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Titolo
Impiego pubblico - In genere - Indebito previdenziale non pensionistico (nella specie: indennità di disoccupazione) - Indebito retributivo (nella specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione della sovranità nazionale quale conseguenze dell'applicazione di norme CEDU - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).
Impiego pubblico - In genere - Indebito previdenziale non pensionistico (nella specie: indennità di disoccupazione) - Indebito retributivo (nella specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione della sovranità nazionale quale conseguenze dell'applicazione di norme CEDU - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede né l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (nel caso di specie: indennità di disoccupazione) e le somme percepite in buona fede quando la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita; né in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nella specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. In presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. (Precedenti: S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41087).
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede né l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (nel caso di specie: indennità di disoccupazione) e le somme percepite in buona fede quando la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita; né in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nella specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. In presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. (Precedenti: S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41087).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2033
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1