Sentenza 381/2006 (ECLI:IT:COST:2006:381)
Massima numero 30779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/11/2006; Decisione del
08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 381/06. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO, O DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O DI REATO COLLEGATO, ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA «PER NON AVER COMMESSO IL FATTO» - OBBLIGO DI ASSISTENZA DIFENSIVA E NECESSITÀ DI 'CORROBORATION' CON RISCONTRI ESTERNI - IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TESTI ORDINARI ED INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE AI DICHIARANTI DI CUI ALL'ART. 210 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 381/06. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO, O DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O DI REATO COLLEGATO, ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA «PER NON AVER COMMESSO IL FATTO» - OBBLIGO DI ASSISTENZA DIFENSIVA E NECESSITÀ DI 'CORROBORATION' CON RISCONTRI ESTERNI - IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TESTI ORDINARI ED INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE AI DICHIARANTI DI CUI ALL'ART. 210 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 197-bis, commi 3 e 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le persone, indicate nel comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto". L'assoggettamento delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto "per non aver commesso il fatto", alla necessità di corroboration con riscontri esterni comporta una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione con detta formula attesta incontrovertibilmente la estraneità del soggetto alla regiudicanda ed elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. L'aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all'esito del giudizio appare irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario - e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee - sia per l'ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., che costituiscono tipologia distinta e non assimilabile.
- Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 197-bis cod. proc. pen., censurato nella parte in cui, richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rende applicabile alle dichiarazioni la regola di giudizio ivi prevista rese dal coimputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 265/2004.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 197-bis, commi 3 e 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le persone, indicate nel comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto". L'assoggettamento delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto "per non aver commesso il fatto", alla necessità di corroboration con riscontri esterni comporta una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione con detta formula attesta incontrovertibilmente la estraneità del soggetto alla regiudicanda ed elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. L'aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all'esito del giudizio appare irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario - e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee - sia per l'ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., che costituiscono tipologia distinta e non assimilabile.
- Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 197-bis cod. proc. pen., censurato nella parte in cui, richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rende applicabile alle dichiarazioni la regola di giudizio ivi prevista rese dal coimputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 265/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte