Sentenza 384/2006 (ECLI:IT:COST:2006:384)
Massima numero 30783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 384/06. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE MEDIANTE CONTESTAZIONE DI AGGRAVANTE GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI NOTIFICARE ALL'IMPUTATO CONTUMACE IL RELATIVO VERBALE DI UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FASE DIBATTIMENTALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine su cui si è fondato l'esercizio dell'azione penale. Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., l'impossibilità di proporre la richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue alla volontaria, duplice scelta dell'imputato di rimanere contumace e di non conferire una procura speciale al difensore; considerato, altresì, che la modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il mutamento si basi, come nella specie, su elementi già desumibili dagli atti di indagine. Quanto alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., se è vero che l'udienza preliminare si qualifica ormai come momento di giudizio, di natura non meramente processuale, ciò non vale, ancora, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto al dibattimento, poiché la "piattaforma cognitiva" della decisione del giudice dell'udienza preliminare non attinge alla pienezza dell'istruttoria dibattimentale e detta decisione resta calibrata sull'alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna.

- Sulla qualificazione della decisione dell'imputato di non presenziare al processo come "scelta difensiva" non suscettibile di venire conculcata v., citata, sentenza n. 301/1994.

- Sulle modifiche dell'imputazione in dibattimento v., citata, sentenza n. 265/1994 (illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.).

- Sulla qualificazione dell'udienza preliminare come "momento di giudizio" di natura non meramente processuale, v., citate, sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001 e ordinanze n. 20 e n. 90/2004, n. 269 e n. 271/2003, n. 367 e n. 490/2002.

- Sulle differenti discipline che regolano il mutamento del quadro d'accusa nell'udienza preliminare e nel dibattimento v., citata, ordinanza n. 185/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 423  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte