Ordinanza 385/2006 (ECLI:IT:COST:2006:385)
Massima numero 30784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
08/11/2006; Decisione del
08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 385/06. TRASPORTO MARITTIMO - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - SOCIETÀ CHE GESTISCE I COLLEGAMENTI MARITTIMI CON LE ISOLE MINORI - PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO 'UNA TANTUM' IN CONSIDERAZIONE DEGLI INCREMENTI DI PREZZO DEL CARBURANTE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - MANCATA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 385/06. TRASPORTO MARITTIMO - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - SOCIETÀ CHE GESTISCE I COLLEGAMENTI MARITTIMI CON LE ISOLE MINORI - PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO 'UNA TANTUM' IN CONSIDERAZIONE DEGLI INCREMENTI DI PREZZO DEL CARBURANTE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - MANCATA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso la delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 ottobre 2005, n. 1053 dell'Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori), censurata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera non è stata promulgata, con ciò precludendosi definitivamente la possibilità che essa esplichi una qualsiasi efficacia e privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso la delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 ottobre 2005, n. 1053 dell'Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori), censurata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera non è stata promulgata, con ciò precludendosi definitivamente la possibilità che essa esplichi una qualsiasi efficacia e privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana
25/10/2005
n. 1053
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1994
n. 724
art. 44