ORD. 386/06. STRANIERO E APOLIDE - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL QUESTORE DI ALLONTANAMENTO NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI - DEDOTTA INIDONEITÀ DELLA FATTISPECIE A LEDERE IL BENE PROTETTO DALLA NORMA PENALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI OFFENSIVITÀ, DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - INCIDENZA SUL PIANO DELL'OPPORTUNITÀ DELLE SCELTE POLITICO-CRIMINALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato della legge 30 luglio 2002, n. 189 - che configura come illecito penale il trattenimento, senza giustificato motivo, dello straniero sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanamento da esso entro cinque giorni -, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La formula «senza giustificato motivo» comprime, in fatto, le capacità di presa della norma incriminatrice, giacché l'ordine di allontanamento dovrebbe essere emesso, in surroga dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, proprio nelle situazioni in cui il destinatario versa in una situazione di rilevante difficoltà ad adempierlo, e tale fenomeno incide sul piano dell'opportunità delle scelte politico-criminali sottese a tale disciplina, e non su quello della loro legittimità costituzionale, mentre la dedotta lesione dell'art. 2 Cost. risulta priva di specifico supporto argomentativo.
Sulla portata della formula «senza giustificato motivo», v. citate sentenza n. 5/2004 e ordinanze n. 80 e n. 302/2004.