Ordinanza 387/2006 (ECLI:IT:COST:2006:387)
Massima numero 30786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 387/06. TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE - MANCATO ADEGUAMENTO PERIODICO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ IRRAZIONALE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRASPORTO AEREO DI COSE - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E CONSEGUENTE MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, del codice della navigazione, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose sia periodicamente aggiornato, a differenza di quanto prevede in materia di trasporto aereo di cose l'art. 952, primo comma, del medesimo codice. Invero, premesso che il giudice rimettente fonda il giudizio di rilevanza della questione sulla constatazione che l'art. 423 cod. nav. nega ogni "rilevanza di una eventuale colpa grave del vettore", successivamente all'ordinanza di remissione, per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 199 del 2005, è mutato il contesto normativo considerato dal giudice a quo, sicché si impone un nuovo esame della rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

codice della navigazione    n.   art. 423  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte