ORD. 388/06 A. STRANIERO E APOLIDE - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL QUESTORE DI ALLONTANAMENTO NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI - PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL RIMETTENTE DOPO AVER NEGATO LA CONVALIDA DELL'ARRESTO - ESAURIMENTO DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE IN RELAZIONE ALLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di pregiudizialità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, poiché la temporanea limitazione della libertà personale, che si realizza a seguito dell'arresto obbligatorio del cittadino straniero il quale si trovi nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter, avverrebbe al di fuori dei limiti fissati dall'art. 13, secondo comma, Cost. Infatti, il rimettente ha sollevato detta questione dopo aver negato la convalida dell'arresto ed ordinato la rimessione in libertà dell'arrestato, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma oggetto di censura.
- In senso conforme, v. citate ordinanze n. 370/2005, n. 405/2004 e n. 215/2003.