Ordinanza 388/2006 (ECLI:IT:COST:2006:388)
Massima numero 30788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30787  30789


Titolo
ORD. 388/06 B. STRANIERO E APOLIDE - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL QUESTORE DI ALLONTANAMENTO NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI - PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DEL RITO DIRETTISSIMO - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà del rito direttissimo. Infatti, la questione non è sorretta da alcuna motivazione in ordine all'asserita irragionevole disparità di trattamento, che viene soltanto enunciata in modo apodittico.

- Sulla declaratoria di inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. ordinanze n. 161/2006 e n. 212/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte