Sentenza 8/2023 (ECLI:IT:COST:2023:8)
Massima numero 45307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  30/11/2022;  Decisione del  30/11/2022
Deposito del 27/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45305  45306


Titolo
Impiego pubblico - In genere - Indebito retributivo (nel caso di specie: retribuzione di posizione) - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli convenzionali, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla proporzionalità tra l'intervento di recupero del creditore pubblico e la tutela dell'accipiente in buona fede - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131001).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro e dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ. nella parte in cui si applica in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico (nel caso di specie: retribuzione di posizione) e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione. L'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele - previdenziali, pensionistiche, assicurative e assistenziali, cui si aggiunge l'art. 2126 cod. civ., riferito a una prestazione di natura retributiva - che supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. In tali casi non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della indicata disciplina eccezionale, frutto di una valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore. Al di fuori del raggio di tali disposizioni speciali, opera la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ. Sennonché, a fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione. Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, il cui perno risiede nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che plasma, per un verso, ex art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, per un altro verso, la buona fede oggettiva, dando fondamento, ex art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo. In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente di adeguare, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. Infine, allontana definitivamente il dubbio dei rimettenti la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti de legittimo affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito. (Precedenti: S. 148/2017 - mass. 41098; S. 431/1993 - mass. 20160; O. 264/2004 - mass. 28687).

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2033  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1