Ordinanza 389/2006 (ECLI:IT:COST:2006:389)
Massima numero 30790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 389/06. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVI CONTROLLI RIGUARDANTI LE GESTIONI DI SPESA DELEGATA ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26 MARZO 2002 - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA IMPUGNATA CON OMISSIONE DELLA DISPOSIZIONE OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'art. 20 della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809) recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili. Disposizioni varie", censurata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

- Per l'affermazione secondo cui l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnata ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, v. sentenza citata n. 351/2003 e ordinanze nn. 358, 330, 231, 204, 171, 147/2006.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  25/03/2006  n. 1098  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte