Sentenza 390/2006 (ECLI:IT:COST:2006:390)
Massima numero 30793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/11/2006;  Decisione del  08/11/2006
Deposito del 21/11/2006; Pubblicazione in G. U. 29/11/2006
Massime associate alla pronuncia:  30791  30792


Titolo
SENT. 390/06 C. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A 'PART-TIME' RIDOTTO - DIVIETO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DI ALTRE PROFESSIONI E AGLI AVVOCATI DELLA COMUNITÀ EUROPEA PUBBLICI DIPENDENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL LAVORO E DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce che i commi 56, 56-bis e 57 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che consentono l'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno - non si applicano all'iscrizione all'albo degli avvocati. Non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle - tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo - alle quali i pubblici dipendenti a part time ridotto possono accedere, poiché tale professione presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti derivanti dalla "commistione" fra pubblico impiego e libera professione; ciò anche considerando che tale opzione è coerente con la caratteristica - peculiare della professione forense - dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario" (art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato). Inoltre, non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti, dal momento che l'art. 8 della direttiva 98/5/CE stabilisce che "l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia". A ciò si aggiunga che l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che alla direttiva ha dato attuazione, estende agli avvocati di altri Stati membri - sia stabiliti sia integrati in Italia - le norme sull'incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato.

- Sulla infondatezza delle censure mosse all'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662 del 1996, abrogativa del divieto di iscrizione agli albi degli avvocati in precedenza esistente per i pubblici dipendenti v., citata, sentenza n. 189/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/11/2003  n. 339  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte